La nostra guida “tascabile” alla legge L. 29.4.2024 nr. 56.
Salvo proroghe dell’ultimo minuto, in data 1.10.2024 entrerà in vigore nel (per ora solo) settore edile il sistema sanzionatorio delle patenti a crediti (o a punti) fondata su un generale principio: nessuna impresa e nessun lavoratore autonomo (esclusi quindi dal novero professionisti e meri fornitori) potranno entrare in un cantiere senza la patente.
La norma peraltro è estesa a tutti i soggetti che operano in cantieri temporanei o mobili, quali, ai sensi del art. 89, c. 1, lettera a) del d. lgs n.81/2008, ad esempio chi svolge lavori strutturali delle linee elettriche, o chi realizza opere stradali o idrauliche ( comma 2).
A CHI E CON QUALI REQUISITI VIENE RILASCIATA
La patente viene rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato del Lavoro subordinatamente ai seguenti requisiti:
- iscrizione C.I.A.A.
- Assolvimento obblighi formativi .
- DURC valido .
- DURF valido
- possesso DVR
- designazione RSPP, nei casi previsti
(nessun requisito viene previsto quanto alla sorveglianza sanitaria).
LA AUTOCERTIFICAZIONE
Il possesso dei sopra menzionati requisiti va autocertificato, restando inteso che nelle more per il rilascio è comunque consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa.
A ben guardare l’autocertificazione potrà riguardare l’iscrizione alla Camera di Commercio il DURC e il DURF, mentre obblighi formativi, DVR e RSPP dovranno essere provati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
LA REVOCA
Dichiarazioni non veritiere sui menzionati requisiti comporteranno, oltre all’avvio di un procedimento penale per il reato di falso, la revoca della patente per un anno, con successiva possibilità di richiesta di una nuova patente.
I CREDITI (o punti) a disposizione
I crediti , o punti , sono 30, incrementabili sino a 100 in presenza di presupposti, non ancora esattamente identificati, legati ad aspetti virtuosi dell’azienda.
LA PERDITA DEI PUNTI
I punti o crediti verranno persi o decurtati in base ed in grado alle violazioni in cui l’azienda incorre .
Ogni violazione nella quale l’azienda incorre comporta la decurtazione di un certo numero di punti.
A titolo di esempio:
- l’omessa elaborazione del DVR: 5 punti
- l’omessa formazione e l’omesso addestramento: 2 punti
- l’omessa elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza: 3 punti
- mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti
- infortunio del lavoratore con violazione delle norme sulla prevenzione, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 punti
- infortunio mortale di lavoratore con violazione delle norme sulla prevenzione: 20 punti.
I punti sono recuperabili, almeno in parte, secondo modalità e presupposti ancora da definire.
Le decurtazioni saranno applicate soltanto a conclusione del procedimento penale ovvero di quello amministrativo con i quali viene rifinito l’iter processuale.
Sotto i 15 punti l’azienda non può operare.
LA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PATENTE
All’Ispettorato del Lavoro è riservata la facoltà di sospendere in via cautelare la patente sino a dodici mesi ove si verifichi infortuni da cui derivi la morte del lavoratore ovvero un’inabilità, anche parziale, permanente.
LE CRITICITA’
La nuova normativa non risulta operare alcun coordinamento con la già prevista, oggi, sospensione dell’attività lavorativa (art. 14 del Decreto 81 del 2008), in presenza delle medesime riscontrate violazioni, soprattutto per quanto riguarda la facoltà dell’impresa di mettersi al riparo da conseguenze pregiudizievoli, ottemperando alle prescrizioni imposte e pagando la sanzione applicata.
Ad avviso dei nostri esperti legali interpellati, laddove l’impresa si adegui alle prescrizioni e ottemperi al pagamento della somma di denaro inflitta, nessuna decurtazione alla patente potrebbe essere concretamente operata, ma si tratta di una preliminare interpretazione suscettibile di essere meglio esplorata.
ASSISTENZA AI NOSTRI CLIENTI
Lo STUDIO NOAL HR è a disposizione sin d’ora, coinvolgendo la propria rete di esperti, per ogni ulteriore delucidazione che dovesse rendersi necessaria.