08/11/2016
VOUCHER: ULTERIORI INDICAZIONI
Nota n. 20137 del 02/11/2016 Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro dà risposta ad alcuni quesiti circa l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di lavoro accessorio, in particolare:
– nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione per ogni singola giornata;
– nel caso di una prestazione di lavoro accessorio con orario spezzato nella stessa giornata, per esempio per alcune ore di mattina e altre di pomeriggio, è sufficiente inviare una sola comunicazione indicando le fasce orarie interessate;
– le comunicazioni possono riguardare anche più lavoratori impiegati dallo stesso committente, purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti;
– la variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Esempi:
• se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa;
• se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
• se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
• se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
• se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;
• se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
• se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.