Il Consiglio Direttivo Fsba, con delibera del 27 marzo 2024, ha adottato le seguenti modifiche, che hanno effetto a partire dalle domande protocollate a decorrere dal 1° maggio 2024.
- Mensilizzazione dei verbali di accordo. Non saranno più accettati verbali trimestrali: ogni domanda dovrà essere corredata dal proprio verbale riferito al mese (o parte di mese) per cui si richiede la prestazione.
- Decorrenza prestazione solo dopo la protocollazione. Le domande devono essere protocollate preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione richiesto. La protocollazione tardiva della domanda fa decorrere la prestazione dal giorno successivo alla data di protocollo.
- Caricamento in piattaforma del documento del legale rappresentante. Al fine di verificare le dichiarazioni rese, è necessario caricare in piattaforma il documento del legale rappresentante ogni volta che si presenta una nuova domanda.
- Comunicazione alle organizzazioni sindacali – omogeneizzazione con procedura Acigs. L’impresa comunica per iscritto alle Rsu/Rsa, ove presenti, e ai delegati di bacino e/o rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla Ais.
- Dati di bilancio anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda. Viene richiesto al datore di lavoro di documentare schematicamente i dati economici relativi a fatturato, utili o perdite e debiti verso fornitori. In alternativa potrà essere allegata alla domanda una relazione tecnica che contenga in modo dettagliato ed esaustivo le seguenti informazioni: a) tipologia e caratteristiche attività del datore di lavoro; b) descrizione delle cause della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; c) previsione di ripresa dell’attività.
In materia di Acigs sono previste le seguenti novità:
- i dipendenti dovranno avere un’anzianità lavorativa presso il datore di lavoro richiedente di almeno 90 giorni;
- qualora l’impresa comunichi di aver ripreso l’attività produttiva prima della scadenza della domanda approvata, la stessa non potrà presentare ulteriori domande prima che sia decorso il termine di 60 giorni di calendario per la protocollazione, fermo restando i limiti e le decorrenze previsti dalle procedure Acigs.