3 Dicembre 2021
Il Ministero del Lavoro con il decreto n. 193 del 30.09.2021, ha adeguato ad € 39,21 l’importo del contributo di cui all’art.5 commi 3 e 3-bis della legge 12 marzo 1999, previsto per le aziende che hanno richiesto l’esonero dall’obbligo di occupare lavoratori con disabilità, nei casi previsti dalla Legge.
Tale variazione entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il contributo è dovuto per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Inoltre, si ricorda che le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro in caso di mancato invio in via telematica agli uffici competenti del prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, sono state aumentate ad € 702,43 per il mancato adempimento degli obblighi e ad € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
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