La legge di Bilancio 2026 eleva da 8 a 10 euro il limite giornaliero del valore non imponibile dei buoni digitali – ossia delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica – che i datori di lavoro corrispondono ai propri dipendenti, mentre lascia invariata la soglia di 4 euro per quelli cartacei (articolo 1, comma 14, della legge 199/2025, in modifica dell’articolo 51, comma 2, lettera c, del Tuir).
I buoni pasto elettronici vengono caricati su supporto elettronico (card o virtualmente su app) e riportano il valore facciale e il termine temporale di utilizzo. I buoni nel carnet non possono essere utilizzati cumulativamente oltre il numero di otto (articolo 4, lettera d, comma 1, del Dm 122 del 7 giugno 2017), tuttavia ai fini fiscali tale divieto non incide sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente, che restano quelli fissati dall’articolo 51 del Tuir (10 euro e 4 euro); di conseguenza il datore di lavoro non è tenuto alla verifica del numero di buoni utilizzati in contemporanea (Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019).
IMPORTANTE: l’Agenzia delle Entrate richiede, quale requisito necessario, che i buoni pasto siano destinati alla generalità o a categorie di dipendenti.
Rimanendo a disposizione per chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.