16/10/2015
COLLABORATORI FAMILIARI NEI SETTORI DELL’ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO
Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale, ovvero senza corresponsione alcuna di compensi ed essere rese in caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa. Resta ferma tuttavia, per tale settore, la necessaria iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per quanto concerne il settore del commercio, l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell’ambito della gestione e del funzionamento dell’impresa. E’ stato individuato un parametro di natura quantitativa di tipo convenzionale da poter utilizzare in linea generale; tale parametro è fissato in 90 giorni (ossia 720 ore) nel corso dell’anno solare e può essere applicato agli artigiani e al commercio.