Il 28 ottobre scorso, l’INPS ha emanato la circolare n. 139 che indica le modalità per applicare il cosiddetto BONUS MAMME che prevede un’integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli per il 2025.
RIFERIMENTO
Art. 6 del decreto legge 30 giugno 2025 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118.
SCADENZA
- Entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare INPS (pubblicata il 28/10/2025, quindi entro il 09/12/2025) per le lavoratrici che ne hanno i requisiti.
- Entro il 31/01/2026 per le lavoratrici che raggiungono i requisiti dopo la data del 28/10/2025.
I BENEFICI Per le lavoratrici con due figli: euro 40 mensili, non imponibili ai fini fiscali e contributivi, sino al compimento del decimo anno del secondo figlio.
Per le lavoratrici con più di due figli: euro 40 mensili, non imponibili ai fini fiscali e contributivi, sino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.
REQUISITI PER RICHIEDERE IL BONUS MAMME
A) Numero di figli:
- le lavoratrici devono essere madri di due figli di cui il più piccolo di età inferiore ai 10 anni;
- oppure le lavoratrici devono essere madri di tre o più figli di cui il più piccolo di età inferiore ai 18 anni e avere un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il requisito relativo al numero di figli (appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice) deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o perfezionarsi entro il 31 dicembre 2025.
Il Bonus è erogabile anche per i figli adottati o in affidamento preadottivo.
Se il requisito è presente al 1° gennaio si ritiene valida l’erogazione del Bonus (ad esclusione di periodi di sospensione della responsabilità genitoriale):
- per tutto l’anno;
- oppure sino al compimento del 10° anno (nel caso di due figli);
- oppure sino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo (nel caso di tre o più figli).
Se invece il requisito si perfeziona DOPO il 1° gennaio (comunque entro il 31 dicembre):
- l’erogazione del Bonus spetta a partire dal mese di perfezionamento.
B) Attività di lavoro:
Il Bonus Mamme spetta alle lavoratrici madri sia dipendenti che autonome.
Sono invece escluse dalla platea delle beneficiarie le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive esclusive o sostitutive della stessa.
LE LAVORATRICI DIPENDENTI: coloro che abbiano contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, intermittente nonché a scopo di somministrazione (salvo casi specifici).
Sono escluse le lavoratrici con rapporto di lavoro domestico.
Il diritto al Bonus spetta per i mesi di vigenza del rapporto di lavoro e non vale per i periodi di sospensione.
Per le lavoratrici madri di tre o più figli il Bonus NON è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Esse possono accedere fino al 31 dicembre 2026 all’esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico (ai sensi art. 1 comma 180 legge di bilancio 2024).
Per queste lavoratrici, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato il diritto al Bonus cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.
LE LAVORATRICI AUTONOME: devono essere iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse di previdenza professionale (di cui al decreto legge 30 giugno 1994 n. 509 e decreto legge 10 febbraio 1996 n. 103 e la gestione separata di cui all’art. 2 comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).
Alle lavoratrici autonome il Bonus spetta per i mesi di iscrizione alla cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025.
Le lavoratrici autonome iscritte a tassazione separata, il Bonus spetta per i periodi di effettiva attività
lavorativa di competenza dell’anno 2025.
C) Requisito Economico
Per accedere al nuovo Bonus Mamme è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevati ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 sia pari o inferiore a euro 40.000.
QUANDO SI RISCUOTE Per chi ne ha diritto il Bonus Mamme (i 40 euro mensili spettanti dal 1°gennaio 2025 alla mensilità di novembre) sarà corrisposto dall’INPS nel mese di dicembre 2025, in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa allo stesso mese di dicembre 2025. Il Bonus mamme, in forza dei presenti articoli, non concorre alla determinazione del reddito complessivo (ai fini art. 8 testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 197 cfr. art. 1 comma 206, della legge di Bilancio 2025). Inoltre esso non è rilevante ai fini della determinazione dell’indicatore ISEE stabilita ai sensi del Regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159.
COME FARE DOMANDA PER IL NUOVO BONUS MAMME
Il Bonus Mamme è erogato a domanda dall’INPS.
Per espletare le pratiche si possono utilizzare tre canali:
1) sito istituzionale www.inps.it utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CSN o eIDAS);
2) contact center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento secondo tariffa dei gestori);
3 ) Istituto di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Lo STUDIO NOAL nel rammentare tali scadenze, ricorda che attraverso la propria rete di consulenti è in grado di offrire indicazioni sui diversi patronati a disposizione.
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