10 Aprile 2020
Il D.L. n.23 dell’ 08.04.2020 c.d. decreto per la liquidità delle imprese, prevede una serie di provvedimenti finalizzati alla gestione del sostegno alla liquidità delle imprese, colpite dall’emergenza da Coronavirus.
Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti:
- accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti;
- misure per garantire la continuità delle aziende;
- rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria;
- misure fiscali e contabili;
- ulteriori disposizioni.
Analizziamo in questa sede quanto previsto in ordine alla sospensione dei versamenti tributari.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI
Il decreto prevede il rinvio a giugno dei pagamenti Iva, tasse e contributi relativi ai mesi di aprile e maggio ma in presenza di determinate condizioni (si veda il riquadro riportato di seguito).
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o
– mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La norma si applica agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia.
Soggetti | Condizioni | Tributi sospesi |
Soggetti con fatturato fino a 50 milioni di euro (riferito al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) | Diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. | – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che operano in qualità di sostituti d’imposta; – Iva; -contributi previdenziali e assistenziali; – premi per l’assicurazione obbligatoria. |
Soggetti con fatturato superiore a 50 milioni di euro (riferito al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) | Diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. | |
Soggetti che hanno iniziato ad operare dopo il primo aprile 2019 | Indipendentemente dal fatturato e da altre variabili |
NUOVA PROROGA PER I VERSAMENTI FISCALI DEL 16 MARZO
I contribuenti che non hanno provveduto al versamento degli F24 in scadenza il 16.03. u.s. devono provvedere al pagamento degli stessi entro il prossimo 16 aprile. Tale pagamento sarà considerato tempestivo e quindi non sanzionabile.
Si tratta dei versamenti nei confronti della P.A., inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO E ULTERIORI SETTORI INDICATI DAL D.L. 18/2020
I soggetti dei settori Turistico Alberghiero e degli ulteriori settori individuati dal D.L. n. 18/2020 beneficiano della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL, fino al 30 aprile 2020.
I predetti adempimenti e versamenti dovranno essere eseguiti:
– in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o
– mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Per l’individuazione dei soggetti interessati, si rinvia all’elenco riepilogativo dei codici ATECO fornito dall’Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni n. 12/2020 e n. 14/2020.
CERTIFICAZIONE UNICA
Per il 2020, slitta al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Inoltre, non si applicano le sanzioni per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche, qualora le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.