02/07/2015
DURC ON-LINE DAL 01/07/2015
Ai sensi del Decreto del MLPS del 30 gennaio 2015, dal 1° luglio 2015 è in vigore il DURC on line, che prevede la possibilità di verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese edili, delle Casse Edili.
Soggetti abilitati ad effettuare la verifica della regolarità contributiva:
- le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
- gli Organismi di attestazione SOA;
- le Amministrazioni pubbliche concedenti;
- le Amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
- l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- le banche o gli intermediari finanziari.
I soggetti abilitati alla verifica accedono al sistema “Durc on line” attraverso i portali INPS o INAIL inserendo il codice fiscale dell’impresa interessata.
Il documento è valido per 120 giorni dall’effettuazione della verifica; qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già stato emesso il documento di regolarità in corso di validità, il sistema rinvia allo stesso.
La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione a lavoratori subordinati e collaboratori coordinati e continuativi e dai lavoratori autonomi, scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
La regolarità sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto Previdenziale e a ciascuna Cassa Edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna gestione, che risulti pari o inferiore a € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’INPS, l’INAIL e le Casse Edili trasmettono tramite PEC, all’interessato oppure al suo intermediario, l’invito a regolarizzare con l’indicazione analitica delle cause dell’irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. L’interessato può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito.
Qualora il termine di 15 giorni decorra inutilmente, l’esito negativo della verifica è comunicato ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
I durc richiesti prima dell’entrata in vigore del DM 30/01/2015 (1° luglio 2015) e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.