05/05/2017
Il Decreto Legge 50/2017 all’art. 3, comma 3, estende l’obbligo di presentazione telematica delle deleghe a tutti i titolari di partita IVA che utilizzano in F24 un credito relativo a IVA, ritenute alla fonte, imposte sui redditi, imposte sostitutive, addizionali, IRAP e crediti d’imposta evidenziati nel modello RU della dichiarazione fiscale.
Questo indipendentemente dal saldo finale delle deleghe, che potrà essere a zero o a pagamento (prima il canale Entratel era obbligatorio solo per il saldo a zero).
Questa modifica obbliga molti contribuenti a dotarsi di un’utenza telematica (le relative istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate) o in alternativa commissionare il servizio di presentazione telematica del modello F24 ad un professionista abilitato, quale lo scrivente studio.
Particolare attenzione dovranno prestare i datori di lavoro già per la prossima scadenza del 16 maggio, in quanto l’obbligo di presentare il modello F24 con modalità telematica scatta qualora vi sia anche un solo dipendente che abbia diritto al Bonus Renzi di € 80,00.
Di seguito un riepilogo delle regole di presentazione del Mod. F24 in funzione della presenza o meno di compensazioni di crediti fiscali a partire dall’entrata in vigore del Decreto Legge n.50/2017 (pertanto dal 24 aprile 2017).
Saldo/compensazioni Mod. F24 _____________________________________ | Modalità di presentazione del Mod. F24 ________________________________ |
Mod. F24 con saldo positivo senza compensazioni _____________________________________ | Servizi telematici bancari (homebanking o remote banking) o Entratel/Fisconline _________________________________ |
Mod. F24 con saldo positivo con compensazioni di cui all’art. 17, D.Lgs n. 241/1997 _____________________________________ | Obbligo di utilizzare Entratel/Fisconline
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Mod. F24 con saldo zero _____________________________________ | Obbligo di utilizzare Entratel/Fisconline _________________________________ |