21/01/2016
FONDO BILATERALE DELL’ARTIGIANATO
In data 10/12/2015 è stato sottoscritto l’accordo interconfederale istitutivo del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato (FSBA).
A partire dal 2016 le aziende artigiane, anche con meno di 6 dipendenti, che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle parti costitutive del Fondo (Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl e Uil), cui non trova applicazione la cassa integrazione guadagni, potranno far affidamento su un sistema di ammortizzatori sociali autonomo e alternativo ai modelli gestiti dall’Inps.
Il Fondo eroga alternativamente la prestazione di un assegno ordinario per 13 settimane oppure la prestazione dell’assegno di solidarietà per 26 settimane. L’arco temporale di riferimento per la fruizione di tali trattamenti è il “biennio mobile”, che decorre dal momento in cui l’impresa accede ad un primo intervento di sostegno al reddito erogato da FSBA.
Le due prestazioni sono fruibili nel caso si verifichino eventi che determinano un calo delle attività produttive quali:
– eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
– situazioni temporanee di mercato.
L’aliquota di contribuzione al Fondo è così ripartita:
• 0,45 % a carico delle imprese a partire dal 01/01/2016;
• 0,15 % a carico dei lavoratori a partire dal 01/07/2016, con trattenuta in busta paga.
Il versamento avverrà con mod. F24, rigo unico, utilizzando la specifica causale “EBNA”.
Le imprese che accederanno al trattamento di sostegno al reddito, oltre alla predetta contribuzione ordinaria, saranno tenute a versare la contribuzione correlata all’Inps, con possibilità di rivalersi sullo stesso Fondo.