13/07/2015
JOBS ACT
D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015
DISCIPLINA DELLE MANSIONI
Il decreto detta una nuova disciplina delle mansioni introducendo, tra l’altro, la possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, senza necessità di ottenerne il consenso:
– in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore;
– nelle ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi.
Il mutamento di mansioni deve essere comunicato per iscritto e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento.
Il decreto, in vigore dal 25 giugno 2015, riordina anche la disciplina delle varie tipologie contrattuali:
CO.CO.CO E CO.CO.PRO.
Il D.Lgs. 81/2015 prevede:
• l’abrogazione del lavoro a progetto (co.co.pro), la cui disciplina rimane applicabile, in via transitoria, ai soli contratti in essere al 25 giugno 2015 e fino alla loro naturale scadenza. Resta ferma la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
– continuità,
– coordinazione,
– carattere prevalentemente personale della prestazione lavorativa,
– assenza di un vincolo di subordinazione del collaboratore nei confronti del committente.
• la presunzione di subordinazione, dal 1° gennaio 2016, per i rapporti di collaborazione non genuini.
• la possibilità, dal 1° gennaio 2016, di accesso alla stabilizzazione dei rapporti di collaborazione con contestuale sanatoria, subordinatamente alla sottoscrizione di atti di conciliazione.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
È prevista l’esclusione della fattispecie dell’associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro da quelle ammissibili, nel caso in cui l’associato risulti essere persona fisica.
I contratti di associazione in partecipazione in atto al 25 giugno 2015 dovranno essere considerati legittimi fino alla data della loro scadenza, anche se relativi all’apporto di solo lavoro da parte dell’associato.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
È abolito l’elenco delle tipologie di lavoro a tempo parziale (part time orizzontale, verticale, misto). Pertanto, si considera a tempo parziale il rapporto di lavoro con orario inferiore a quello normale fissato in 40 ore settimanali, ovvero al minore orario eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Lavoro supplementare e straordinario:
è confermata la facoltà del datore di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi.
In mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare è ammesso, su base volontaria e previo consenso del lavoratore:
• in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate,
• retribuendolo con una percentuale di maggiorazione pari al 15%.
Nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, le parti possono concordare, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale, ovvero in aumento della durata, della prestazione lavorativa.
Inoltre, è previsto che nel rapporto a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.
Trasformazione del rapporto a tempo parziale in luogo del congedo parentale:
è introdotta la facoltà di chiedere, in sostituzione del congedo parentale spettante, la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale:
• per una sola volta,
• per un periodo corrispondente al congedo non fruito,
• con una riduzione d’orario non superiore al 50%.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il D.Lgs. 81/2015 ha abrogato il D.Lgs. 368/2001, apportando alcuni aggiustamenti e precisazioni in materia di:
– limiti quantitativi (legale o contrattuale) all’instaurazione di rapporti di lavoro a termine e relativa sanzione;
– durata massima in caso di successione di contratti a termine tra le stesse parti;
– proroghe ed esercizio del diritto di precedenza.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Le principali innovazioni interessano:
• l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,
• l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Il nuovo testo normativo non si discosta in maniera significativa da quello contenuto nel D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii., confermando le ipotesi soggettive e oggettive di utilizzo del contratto intermittente.
LAVORO ACCESSORIO
Alla disciplina del lavoro accessorio sono apportate le seguenti novità:
• per i buoni lavoro acquistati dal 25 giugno 2015, il limite di compensi percepibili dal lavoratore viene innalzato a 7.000 euro ed il riferimento temporale su cui calcolare i diversi limiti economici è stabilito nell’“anno civile” (1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno);
• stabilizzazione della possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali di prestare lavoro accessorio (nel limite di 3.000 euro per anno civile);
• modifica delle procedure di acquisto dei buoni lavoro: l’acquisto da parte dei committenti imprenditori o professionisti potrà avvenire solo con “modalità telematiche”;
• introduzione di una comunicazione obbligatoria preventiva.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
E’ stato introdotto un nuovo limite quantitativo di utilizzo della somministrazione di lavoro, pari al 20% della forza aziendale a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto di somministrazione, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore.