21/03/2017
Il decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, dispone, al primo comma dell’articolo 1, l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n.81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio (voucher).
Al comma 2 la norma prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017, i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, cioè entro il 17 marzo 2017.
A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data odierna, chiarisce che l’utilizzo dei buoni lavoro, in possesso, avvenga secondo le modalità in atto al 17 marzo 2017.