21/01/2016
LEGGE DI STABILITA’ 2016
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015
ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
La Legge di Stabilità 2016 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2016.
L’esonero contributivo non spetta:
• per le assunzioni con contratto di apprendistato e di lavoro domestico;
• relativamente ai lavoratori che nei sei mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro o per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
• con riferimento a dipendenti che nei tre mesi antecedenti al 1° gennaio 2016 avevano in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo spetta per un massimo di 24 mesi e consiste nell’esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 3.250 annui.
DETASSAZIONE PER L’INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA’
Viene reintrodotta l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme premiali, di importo variabile, corrisposte in relazione ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, la cui verifica e misurabilità dovrà essere effettuata secondo criteri stabiliti da apposito decreto.
Potranno beneficiare di tale agevolazione i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente percepito nel precedente periodo di imposta non superiore a € 50.000 e nel limite di un imponibile detassabile pari a € 2.000.
CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEI PADRI LAVORATORI
La Legge di Stabilità 2016 proroga, in via sperimentale, per l’anno 2016 le disposizioni che disciplinano il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente.
In relazione alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 il padre lavoratore dipendente deve astenersi dal lavoro per due giorni (fino al 2015 era previsto un solo giorno), anche non continuativi, entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio.
Sono inoltre previsti ulteriori due giorni facoltativi di astensione; l’utilizzo di tali giornate da parte del padre comporta la riduzione del congedo di maternità della madre, con conseguente anticipazione del termine finale dell’astensione post partum.
RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO PER LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE
Viene introdotta una misura che incentiva la riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
In tali casi spetta al lavoratore un beneficio, a carico dell’INPS, pari alla somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.