18/10/2016
COMUNICAZIONE PREVENTIVA VOUCHER
D.Lgs. 185/2016 e circolare n. 1 del 17/10/2016 Ispettorato Nazionale del Lavoro
Il D.Lgs. 185/2016, correttivo del Jobs Act, ha introdotto una maggiore tracciabilità dei voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria.
Ferma restando la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’Inps, il nuovo art. 49 del D.Lgs. 81/2015 prevede l’obbligo per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio di inviare una mail alla competente Direzione del Lavoro, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro.
Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato, dovranno riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovranno riportare:
– il codice fiscale e la ragione sociale del committente;
– i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
– il luogo della prestazione;
– il giorno di inizio della prestazione;
– l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Nell’oggetto della mail dovranno essere riportati il codice fiscale e la ragione sociale del committente.
Dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse, non oltre i 60 minuti prima delle attività a cui si riferiscono.
Per la provincia di Treviso le e-mail dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro consiglia di conservare copia delle e-mail trasmesse.
La violazione di tale nuovo obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 400 ad € 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. L’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’Inps comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.
Tale obbligo di comunicazione non può più riguardare un periodo ampio (fino a 30 giorni) ma deve essere adempiuto ogni volta che viene utilizzato il voucher (con la possibilità di doverlo ripetere anche più volte nell’arco della stessa giornata se vengono svolte ore di lavoro frazionate).
L’obbligo non vale per le famiglie e il lavoro domestico, mentre si applica agli imprenditori agricoli ma con termini diversi.