18 Luglio 2018
Decreto Dignità
Il 14 Luglio u.s. è entrato in vigore il Decreto Legge n. 87 del 12 Luglio 2018, il c.d. Decreto Dignità.
Detto Decreto apporta rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato:
- Viene ridotta la durata massima a 24 mesi (anziché 36 mesi).
- Per i primi 12 mesi non è necessario indicare la motivazione del tempo determinato. I contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi e le proroghe oltre tale termine saranno stipulabili solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
- Il numero di proroghe effettuabili viene ridotto a 4.
- Nel caso in cui vengano superate le 4 proroghe e/o i 24 mesi il contratto verrà considerato a tempo indeterminato.
- Ad ogni proroga effettuata seguirà un aumento dei contributi INPS dello 0,50% (in aggiunta all’attuale maggiorazione di 1,40% prevista per i contratti a termine).