08/03/2016
NUOVA PROCEDURA PER LE DIMISSIONI
D.Lgs. 151/2015 e circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2016
Il D.Lgs. n. 151/2015 ha previsto che dal 12/03/2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Sono esentati da tale procedura:
– le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e le lavoratrici ed i lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino, soggetti alla convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
– le dimissioni durante il periodo di prova;
– i lavoratori e le lavoratrici domestiche.
La procedura può essere utilizzata direttamente dal lavoratore o per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.
Nel caso in cui il lavoratore proceda direttamente deve:
– richiedere il codice Pin Inps accedendo al sito www.inps.it;
– registrarsi al sito del Ministero del Lavoro accedendo al sito www.cliclavoro.gov;
– accedere al sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it;
– aprire la pagina dedicata alla procedura telematica;
– compilare il format on-line;
– inviare il modello.
Il modulo di dimissioni così come ricevuto dal sistema informatico, verrà trasmesso al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. Il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta elettronica.
Il lavoratore ha la possibilità di revocarle, con lo stesso mezzo, entro 7 giorni dalla comunicazione di recesso.
La sanzione amministrativa in caso di alterazioni del modulo va da € 5.000 a € 30.000.