29 Giugno 2020
Dal 1° Luglio la nuova soglia limite al pagamento in contanti sarà di 2.000,00 euro.
Dal 1° gennaio 2022 tale limite scenderà ancora, abbassandosi a 1.000,00 euro. Tutte le movimentazioni di denaro di importo pari o superiore a tali soglie comportano il rischio di incorrere nell’applicazione delle sanzioni sia per chi effettua il pagamento che per chi lo riceve. L’applicazione delle sanzioni si adegua all’abbassamento delle soglie per il trasferimento ma l’agevolazione non vale per i professionisti. Restano ferme le regole per gli assegni.
Infrazione sanzionabile | Sanzioni a carico delle parti contraenti | Sanzioni sui professionisti obbligati alle comunicazioni |
La violazione dell’art.49, relativa alla limitazione dell’uso del contante. | Comportano oggi una sanzione da 3.000 ed una massima di 50.000 euro (art.63, comma 1). | Sanzione amministrativa pecuniaria: da €3.000 a €15.000 per violazioni dell’obbligo di comunicazione al MEF |
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile è fissato a 2.000 euro | ||
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile è fissato a euro 1.000. | ||
Per importi della violazione superiori a 250.000 euro la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali |