12/10/2016
TERMINE INCENTIVI MOBILITA’
L. 223/91 e L. 92/2012
La L. 223/91 prevede la possibilità per i datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità l’applicazione di contributi in misura pari a quella prevista per gli apprendisti.
L’assunzione può essere effettuata a tempo determinato e gli incentivi spettano per un periodo massimo di 12 mesi (nel caso in cui il contratto a termine venga trasformato a tempo indeterminato spettano per ulteriori 12 mesi) oppure a tempo indeterminato e gli incentivi spettano per 18 mesi. E’ previsto inoltre un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, a favore del datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato (anche attraverso la trasformazione di un contratto a termine).
A decorrere dal 01/01/2017 la L. 223/91 sarà abrogata, venendo quindi meno la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità, nonché gli incentivi collegati all’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 2 co. 71 L. 92/2012).
Gli incentivi suddetti, pertanto, sono applicati alle assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate entro il 31/12/2016.