09/05/2017
È necessario che l’installazione di apparecchiature di videosorveglianza nei luoghi di lavoro – da impiegare esclusivamente per esigenze produttive, per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale – sia preceduta da una forma di accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Se l’accordo, difatti, non è raggiunto, il datore di lavoro deve far precedere l’installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzato da parte della Direzione territoriale del lavoro, che faccia luogo del mancato accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Così, in assenza dell’accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, l’installazione dell’apparecchiatura è da considerare illegittima e va penalmente sanzionata.