09/09/2016
DIPENDENTI ISCRITTI PROTEZIONE CIVILE
I lavoratori con rapporto di lavoro subordinato in qualità di volontari aderenti ad associazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile hanno diritto di assentarsi dal lavoro e di godere di appositi permessi retribuiti per lo svolgimento di tali attività.
L’associazione invia al datore di lavoro, con il consenso del volontario, un modulo in cui comunica la possibilità di una sua astensione dal lavoro. In particolare può essere richiesta la partecipazione ad attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi quali calamità naturali, catastrofi o altri eventi nonché ad attività di addestramento e formazione.
Il lavoratore deve informare il datore di lavoro della propria assenza il prima possibile e fornirgli idonea documentazione da cui si possa desumere il periodo e il motivo dell’assenza.
Il lavoratore può astenersi dal lavoro per i seguenti periodi:
Evento | Periodo di astensione | |
Calamità naturali, catastrofi o altri eventi da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari | Max 30 giorni continuativi | Fino a 90 giorni nell’anno |
Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale | Max 60 giorni continuativi | Fino a 180 giorni nell’anno |
Attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica | Max 10 giorni continuativi | Fino a 30 giorni nell’anno |
I lavoratori in permesso per lo svolgimento di attività di protezione civile hanno diritto a:
– conservazione del posto di lavoro per la durata dei permessi previsti per legge;
– copertura assicurativa da parte delle organizzazioni di volontariato;
– mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro può chiedere il rimborso presentando istanza all’Agenzia di protezione civile territorialmente competente entro i due anni successivi al termine dell’evento.