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	<title>Consulente del lavoro e Revisore legale</title>
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	<description>Studio Noal Michele</description>
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	<title>Consulente del lavoro e Revisore legale</title>
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		<title>NUOVO LIMITE BUONI PASTO ELETTRONICI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[m.noal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 09:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legge di Bilancio 2026 eleva da 8 a 10 euro il limite giornaliero del valore non imponibile dei buoni...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La legge di Bilancio 2026 eleva da 8 a 10 euro il limite giornaliero del valore non imponibile dei buoni digitali &#8211; ossia delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica &#8211; che i datori di lavoro corrispondono ai propri dipendenti, mentre lascia invariata la soglia di 4 euro per quelli cartacei (articolo 1, comma 14, della legge 199/2025, in modifica dell’articolo 51, comma 2, lettera c, del Tuir).</p>



<p class="wp-block-paragraph">I buoni pasto elettronici vengono caricati su supporto elettronico (card o virtualmente su app) e riportano il valore facciale e il termine temporale di utilizzo. I buoni nel carnet non possono essere utilizzati cumulativamente oltre il numero di otto (articolo 4, lettera d, comma 1, del Dm 122 del 7 giugno 2017), tuttavia ai fini fiscali tale divieto non incide sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente, che restano quelli fissati dall’articolo 51 del Tuir (10 euro e 4 euro); di conseguenza il datore di lavoro non è tenuto alla verifica del numero di buoni utilizzati in contemporanea (Agenzia delle Entrate &#8211; Principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019).</p>



<p class="wp-block-paragraph">IMPORTANTE: l’Agenzia delle Entrate richiede, quale requisito necessario, che i buoni pasto siano destinati alla generalità o a categorie di dipendenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rimanendo a disposizione per chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>COME RICHIEDERE IL (NUOVO) BONUS MAMME</title>
		<link>https://www.studionoalmichele.it/come-richiedere-il-nuovo-bonus-mamme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m.noal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 14:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 28 ottobre scorso, l’INPS ha emanato la circolare n. 139 che indica le modalità per applicare il cosiddetto BONUS...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il 28 ottobre scorso, l’INPS ha emanato la circolare n. 139 che indica le modalità per applicare il cosiddetto BONUS MAMME che prevede un’integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli per il 2025.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br><strong>RIFERIMENTO</strong><br>Art. 6 del decreto legge 30 giugno 2025 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118.</p>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>SCADENZA</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare INPS (pubblicata il 28/10/2025, quindi entro il 09/12/2025)</strong> per le lavoratrici che ne hanno i requisiti.</li>



<li><strong>Entro il 31/01/2026</strong> per le lavoratrici che raggiungono i requisiti dopo la data del 28/10/2025.                       <br></li>
</ul>
</div></div>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>I BENEFICI                                                                                                                                                            </strong>Per le lavoratrici con due figli: euro 40 mensili, non imponibili ai fini fiscali e contributivi, sino al compimento del decimo anno del secondo figlio.<br>Per le lavoratrici con più di due figli: euro 40 mensili, non imponibili ai fini fiscali e contributivi, sino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.</p>



<p class="wp-block-paragraph" style="font-size:28px"><strong>REQUISITI PER RICHIEDERE IL BONUS MAMME</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading has-medium-font-size"><strong>A) Numero di figli:</strong></h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>le lavoratrici devono essere madri di due figli di cui il più piccolo di età inferiore ai 10 anni;</li>



<li>oppure le lavoratrici devono essere madri di tre o più figli di cui il più piccolo di età inferiore ai 18 anni e avere un rapporto di lavoro a tempo determinato.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il requisito relativo al numero di figli (appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice) deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o perfezionarsi entro il 31 dicembre 2025.<br>Il Bonus è erogabile anche per i figli adottati o in affidamento preadottivo. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Se il requisito è presente al 1° gennaio si ritiene valida l’erogazione del Bonus (ad esclusione di periodi di sospensione della responsabilità genitoriale):</strong></p>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<ul class="wp-block-list">
<li>per tutto l’anno; </li>



<li>oppure sino al compimento del 10° anno (nel caso di due figli);</li>



<li>oppure sino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo (nel caso di tre o più figli).</li>
</ul>
</div></div>



<h2 class="wp-block-heading" style="font-size:19px"><strong>Se invece il requisito si perfeziona DOPO il 1° gennaio (comunque entro il 31 dicembre):</strong></h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’erogazione del Bonus spetta a partire dal mese di perfezionamento.</li>
</ul>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>B) Attività di lavoro:</strong><br>Il Bonus Mamme spetta alle lavoratrici madri sia dipendenti che autonome.<br>Sono invece escluse dalla platea delle beneficiarie le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive esclusive o sostitutive della stessa.</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>LE LAVORATRICI DIPENDENTI</strong>: coloro che abbiano contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, apprendistato, intermittente nonché a scopo di somministrazione (salvo casi specifici).<br>Sono escluse le lavoratrici con rapporto di lavoro domestico.<br>Il diritto al Bonus spetta per i mesi di vigenza del rapporto di lavoro e non vale per i periodi di sospensione.<br>Per le lavoratrici madri di tre o più figli il Bonus NON è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Esse possono accedere fino al 31 dicembre 2026 all&#8217;esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico (ai sensi art. 1 comma 180 legge di bilancio 2024).<br>Per queste lavoratrici, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato il diritto al Bonus cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.<br><strong>LE LAVORATRICI AUTONOME</strong>: devono essere iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse di previdenza professionale (di cui al decreto legge 30 giugno 1994 n. 509 e decreto legge 10 febbraio 1996 n. 103 e la gestione separata di cui all’art. 2 comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).<br>Alle lavoratrici autonome il Bonus spetta per i mesi di iscrizione alla cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025.<br>Le lavoratrici autonome iscritte a tassazione separata, il Bonus spetta per i periodi di effettiva attività<br>lavorativa di competenza dell’anno 2025.</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>C) Requisito Economico<br></strong>Per accedere al nuovo Bonus Mamme è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevati ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 sia pari o inferiore a euro 40.000.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>QUANDO SI RISCUOTE</strong>                                                                                                                                     Per chi ne ha diritto il Bonus Mamme (i 40 euro mensili spettanti dal 1°gennaio 2025 alla mensilità di novembre) sarà corrisposto dall’INPS nel mese di dicembre 2025, in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa allo stesso mese di dicembre 2025. Il Bonus mamme, in forza dei presenti articoli, non concorre alla determinazione del reddito complessivo (ai fini art. 8 testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 197 cfr. art. 1 comma 206, della legge di Bilancio 2025). Inoltre esso non è rilevante ai fini della determinazione dell’indicatore ISEE stabilita ai sensi del Regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>COME FARE DOMANDA PER IL NUOVO BONUS MAMME</strong><br>Il Bonus Mamme è erogato a domanda dall’INPS.<br>Per espletare le pratiche si possono utilizzare tre canali:<br>1) sito istituzionale www.inps.it utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CSN o eIDAS);<br>2) contact center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento secondo tariffa dei gestori);<br>3 ) Istituto di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Lo STUDIO NOAL nel rammentare tali scadenze, ricorda che attraverso la propria rete di consulenti è in grado di offrire indicazioni sui diversi patronati a disposizione.<br>Per avere un quadro completo sui servizi utili alle imprese vi preghiamo di visitare il sito:<br>https://www.noalhr.it/</em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>ENTRO FINE ANNO: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI EVENTI CATASTROFALI PER LE IMPRESE</title>
		<link>https://www.studionoalmichele.it/entro-fine-anno-assicurazione-obbligatoria-contro-gli-eventi-catastrofali-per-le-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m.noal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 09:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gentilissimi,siamo a ricordare che entro la fine del 2025 è obbligatorio assicurarsi contro gli eventi catastrofali.L&#8217;art. 1 – comma da...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Gentilissimi,<br>siamo a ricordare che entro la fine del 2025 è obbligatorio assicurarsi contro gli eventi catastrofali.<br>L&#8217;art. 1 – comma da 101 a 111 – della Legge 30 dicembre 2023, n° 213, infatti, introduce l&#8217;obbligo per tutte le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">1. <strong>Chi deve assicurarsi</strong><br>L’obbligo riguarda le imprese italiane o quelle estere con una stabile organizzazione in Italia, iscritte al registro delle imprese, ad eccezione degli imprenditori agricoli (art.2135 c.c. per i quali valgono altri regolamenti quali art. 1 e commi 515 e seguenti l. n.234 del 30 dicembre 2021).</p>



<p class="wp-block-paragraph">2. <strong>Per cosa ci si deve assicurare</strong><br>L’assicurazione obbligatoria è richiesta per:<br>alluvione, inondazione, esondazione<br>sisma, frana.<br>Sono esclusi e quindi non assicurabili e non risarcibili:<br>i beni immobili gravati da abuso edilizio, costruiti senza autorizzazione o gravati da abusi sorti dopo la costruzione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">3. <strong>Cosa deve essere assicurato</strong><br>Si deve assicurare il valore delle immobilizzazioni art 2424, comma 1, sezione attivo, voce B-II, numeri 1),2) e 3) impiegati a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di impresa ovvero: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">4. <strong>Quanto costa</strong><br>Il Premio per l’impresa è proporzionale al rischio, tenendo conto del territorio, della vulnerabilità<br>dei beni assicurati e di eventuali misure che l’impresa ha adottato per ridurre il rischio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">5 . <strong>Le sanzioni</strong><br>L’azienda inadempiente non potrà accedere a nessun tipo di agevolazione statale (per es.<br>contributi a vario titolo su investimenti, agevolazioni su assunzioni per determinate categorie,<br>partecipazioni a contratti e bandi pubblici, contributi pubblici per eventuali calamità).<br></p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla luce di quanto previsto invitiamo le aziende a valutare con attenzione la propria situazione assicurativa ricordando che lo scrivente è a disposizione per fissare un’assistenza telefonica e/o incontro con collaboratori esperti, che possono valutare come individuare il rischio da assicurare.</p>



<ol start="4" class="wp-block-list"></ol>
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			</item>
		<item>
		<title>OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE DALLA CAMERA DI COMMERCIO TV &#8211; BL</title>
		<link>https://www.studionoalmichele.it/opportunita-per-le-imprese-dalla-camera-di-commercio-tv-bl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m.noal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 10:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studionoalmichele.it/?p=1097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gentilissimi, ci si permette di segnalare alcune interessanti opportunità che la Camera di Commercio di Treviso e Belluno mette in...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Gentilissimi, ci si permette di segnalare alcune interessanti opportunità che la Camera di Commercio di Treviso e Belluno mette in campo per le imprese del territorio:</p>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="273" height="192" src="https://www.studionoalmichele.it/new/wp-content/uploads/2025/07/image.png" alt="" class="wp-image-1098 size-full"/></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>PID-Next: ulteriore proroga delle domande al 31 luglio</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ad oggi sono oltre 2.000 le imprese italiane che hanno già aderito al bando</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Unioncamere ha prorogato i termini del bando PID-NEXT, che supporta le micro, piccole e medie imprese nella transizione digitale. Oltre 2.000 aziende hanno già aderito, avviando percorsi personalizzati con il supporto dei PID. Il progetto, finanziato dal PNRR e da fondi UE, resta aperto anche a imprese individuali, artigiane e agricole.</p>
</div></div>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" width="273" height="142" src="https://www.studionoalmichele.it/new/wp-content/uploads/2025/07/image-1.png" alt="" class="wp-image-1099 size-full"/></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Bando di concorso per la concessione di contributi alle MPMI a sostegno della doppia transizione digitale ed ecologica &#8211; Anno 2025</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Scadenza presentazione domande: 3 ottobre 2025&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Partecipa al bando rivolto alle micro, piccole e medie imprese, con sede legale e/o unità locali nelle province di Treviso o Belluno, iscritte e attive al Registro delle imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. Il fondo a disposizione è di €1.300.000,00.</p>
</div></div>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" width="273" height="192" src="https://www.studionoalmichele.it/new/wp-content/uploads/2025/07/image-3.png" alt="" class="wp-image-1101 size-full"/></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Finanziamenti alle Comunità Energetiche Rinnovabili nei Comuni fino a 50.000 abitanti</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Proroga dell&#8217;entrata in esercizio degli impianti</strong> </p>



<p class="wp-block-paragraph">Pubblicato il decreto che estende il ricorso ai fondi PNRR per le Comunità energetiche rinnovabili e per le configurazioni di autoconsumo collettivo dai Comuni con 5.000 abitanti, come originariamente definito nel dicembre 2023, ai Comuni fino a 50.000 abitanti. I progetti potranno ottenere un anticipo fino al 30% del contributo complessivo. Fino a settembre 2025 è attivo un nuovo servizio gratuito on line per soggetti interessati alla creazione o adesione a CER (data completamento lavori 31 12.27).</p>
</div></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.studionoalmichele.it/opportunita-per-le-imprese-dalla-camera-di-commercio-tv-bl/">OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE DALLA CAMERA DI COMMERCIO TV &#8211; BL</a> proviene da <a href="https://www.studionoalmichele.it">Consulente del lavoro e Revisore legale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COME REGOLARIZZARE LA POSIZIONE DI ESTETISTA ED ACCONCIATORE</title>
		<link>https://www.studionoalmichele.it/come-regolarizzare-la-posizione-di-estetista-ed-acconciatore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m.noal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studionoalmichele.it/?p=1095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gentilissimi, in occasione del rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica Artigianato, corre l’obbligo di segnalare da un lato le sanzioni...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studionoalmichele.it/come-regolarizzare-la-posizione-di-estetista-ed-acconciatore/">COME REGOLARIZZARE LA POSIZIONE DI ESTETISTA ED ACCONCIATORE</a> proviene da <a href="https://www.studionoalmichele.it">Consulente del lavoro e Revisore legale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Gentilissimi,</p>



<p class="wp-block-paragraph">in occasione del rinnovo del CCNL Acconciatura ed Estetica Artigianato, corre l’obbligo di segnalare da un lato le sanzioni amministrative per chi opera senza titolo nella professione di estetista ed acconciatore e dall’altro le opportunità di regolarizzare chi opera in questo settore merceologico.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Nei confronti di chi svolge trattamenti o servizi senza uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalle leggi regionali</strong> n. 28 del 23/10/2009, L.174/2005 e L. n. 1/1990, che disciplinano le professioni sopra citate:</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; <strong>l’acconciatore può incorrere in una sanzione da 250,00 euro a 5000,00 euro;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>&#8211; l‘estetista può incorrere in una sanzione da 516,00 euro a 2582,00 euro.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Per esercitare</strong><strong> la professione di acconciatore come titolare è necessario</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>avere la qualifica professionale;</li>



<li>aver frequentato un percorso di due anni (o essere stato inserito con lavoro qualificato per un anno, nell’arco di due, presso un’impresa di acconciatura);</li>



<li>aver superato l’esame finale.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Per esercitare la professione di estetista come titolare è necessario:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>aver frequentato un corso regionale di due o tre anni (oppure sostituire l’ultimo anno di specializzazione da un anno di attività lavorativa e da un esame finale); &nbsp;</li>



<li>aver superato l’esame finale.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>È possibile regolarizzare</strong> le posizioni di chi lavora come tecnico di impresa di acconciatura o estetica<strong> anche, in assenza di corsi biennali o triennali, tramite la partecipazione e il superamento dell’esame di un corso teorico di 300 ore.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L<strong>’estetista</strong> può accedere al corso teorico se:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ha svolto 1 anno di attività lavorativa qualificata nella mansione specifica come dipendente a tempo pieno presso un’impresa di estetica o in uno studio medico specializzato (con prestazioni di estetica), preceduto da un rapporto di apprendistato presso un’impresa di estetica della durata prevista dal CCNL.</li>



<li>ha svolto minimo 3 anni di attività lavorativa qualificata nella mansione specifica come dipendente a tempo pieno presso un’impresa di estetica. I tre anni devono essere stati svolti nell’arco dei cinque antecedenti l’iscrizione al corso.</li>



<li>ha svolto minimo 3 anni di attività lavorativa qualificata nella mansione specifica come collaboratore familiare a tempo pieno presso un’impresa di estetica anche in questo caso i tre anni devono essere stati svolti nell’arco dei cinque antecedenti l’iscrizione al corso.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">L<strong>‘acconciatore </strong>può accedere al corso teorico se:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ha svolto 1 anno di inserimento lavorativo qualificato preceduto da un rapporto di apprendistato come titolare dell’impresa, socio partecipante al lavoro dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, presso un’impresa di estetica o in uno studio medico (con prestazioni di estetica);</li>



<li>ha svolto 3 anni di inserimento lavorativo qualificato come titolare dell’impresa, socio partecipante al lavoro dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, presso un’impresa di estetica. I tre anni devono essere stati svolti negli ultimi cinque anni prima dell’iscrizione al corso.</li>



<li>ha svolto 3 anni di inserimento lavorativo qualificato come dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro anche qui all’ interno dei cinque anni prima del corso.</li>



<li>è in possesso di qualifica regionale e ha frequentato un percorso formativo di 900 ore.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, possiamo dunque affermare che è importante ed è sempre possibile regolarizzare le due professioni sopra citate in modo tale da evitare sanzioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In Veneto ci sono diversi Enti che organizzano questi corsi <strong>teorici di 300 ore</strong> e che sono in grado di valutare i requisiti di ingresso.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo Studio rimane a disposizione per segnalare gli Enti che svolgono i corsi e per ogni altra esigenza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studionoalmichele.it/come-regolarizzare-la-posizione-di-estetista-ed-acconciatore/">COME REGOLARIZZARE LA POSIZIONE DI ESTETISTA ED ACCONCIATORE</a> proviene da <a href="https://www.studionoalmichele.it">Consulente del lavoro e Revisore legale</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NUOVO ACCORDO STATO &#8211; REGIONI: SICUREZZA SUL LAVORO</title>
		<link>https://www.studionoalmichele.it/nuovo-accordo-stato-regioni-sicurezza-sul-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m.noal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 06:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studionoalmichele.it/?p=1088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gentili Clienti,siamo a segnalare che il nuovo Accordo Stato -Regioni in materia di sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Gentili Clienti,<br>siamo a segnalare che il nuovo Accordo Stato -Regioni in materia di sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 24/05/2025, ha modificato significativamente la normativa in vigore; in particolare per quanto riguarda le nuove assunzioni: la formazione deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa o, nei casi previsti, contestualmente all’avvio delle mansioni. È stata eliminata la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Vi riportiamo di seguito anche le ulteriori principali novità introdotte:<br>•obbligo formativo esteso anche ai datori di lavoro;<br>•revisione dei contenuti dei corsi di formazione per preposti e RSPP;<br>•la formazione svolta in videoconferenza è considerata equivalente alla formazione in presenza;<br>•introduzione dei cosiddetti “break formativi”, una nuova modalità didattica esperienziale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Vi invitiamo pertanto a verificare con il Vs. Responsabile per la Sicurezza che i vostri piani formativi siano aggiornati in base alle nuove disposizioni, con particolare riguardo ai percorsi destinati al personale di nuova assunzione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br></p>
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		<item>
		<title>INTEGRAZIONE SALARIALE PER ECCESSO DI CALDO</title>
		<link>https://www.studionoalmichele.it/integrazione-salariale-per-eccesso-di-caldo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m.noal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 09:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gentilissimi, in relazione al perdurare dell’ondata di calore ed alle disposizioni regionali, l’INPS ha provveduto, con il msg 2130 del...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Gentilissimi,</p>



<p class="wp-block-paragraph">in relazione al perdurare dell’ondata di calore ed alle disposizioni regionali, l’INPS ha provveduto, con il msg 2130 del 03/07, a comunicare la procedura utile per poter attivare l’ammortizzatore sociale CIG ordinaria al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori e l’interesse delle aziende.        </p>



<p class="wp-block-paragraph">Chiediamo alle SS.LL. che se intendano attivare tale procedura di contattare lo scrivente per dar seguito correttamente all’istanza.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>LE REGOLE SU CALDO E LAVORO</title>
		<link>https://www.studionoalmichele.it/le-regole-su-caldo-e-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m.noal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 09:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nuove linee d’indirizzo sulla protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare Il 19 giugno scorso la Conferenza delle...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Nuove linee d’indirizzo sulla protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Il 19 giugno scorso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le nuove direttive per mantenere in sicurezza i lavoratori di fronte alla forte ondata di calore attuale e a quelle future.<br>Le misure devono essere utilizzate in tutti i settori produttivi in cui l’esposizione a temperature elevate e alla radiazione solare può creare rischi di incidenti sul lavoro e aumento di patologie.<br>Vi sono regole di autovalutazione da realizzare anche per edilizia, agricoltura e logistica, attività, quindi, sia outdoor che indoor.<br>L’obiettivo delle linee guida è di mettere in condizione i lavoratori di poter operare con un determinato “comfort termico”.<br>Il documento prevede una lista di controllo (messa a disposizione su richiesta al nostro Studio) grazie alla quale si può effettuare una valutazione specifica del rischio del calore e delle radiazioni.<br>Le “malattie da calore” sono ad esempio: dermatite da sudore; crampi; squilibri idrominerali; stress da calore; colpo di calore; eritema solare; foto congiuntivite e foto cheratite.<br>Le principali raccomandazioni sono:<br>PAUSE<br>Limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde, se ciò non è possibile, si consiglia di aumentare le pause.<br>ACCLIMATAMENTO<br>Favorire l’acclimatamento con ambienti di passaggio a temperature intermedie.<br>VESTIARIO<br>Vestiario idoneo: largo, in fibre naturali e di colore chiaro.<br>IDRATAZIONE<br>Mettere a disposizione sempre acqua fresca sul luogo di lavoro, con raccomandazione ai lavoratori di idratarsi.<br>INFORMAZIONE<br>Sensibilizzare i lavoratori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo Studio è a disposizione per la fornitura delle linee guida e i chiarimenti del caso.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATTENZIONE ALLE TRUFFE ONLINE</title>
		<link>https://www.studionoalmichele.it/attenzione-alle-truffe-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m.noal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 13:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studionoalmichele.it/?p=1069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gentilissimi, con la presente siamo ad informarVi del crescente numero di truffe online che avvengono spesso attraverso SMS oppure e-mail...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studionoalmichele.it/attenzione-alle-truffe-online/">ATTENZIONE ALLE TRUFFE ONLINE</a> proviene da <a href="https://www.studionoalmichele.it">Consulente del lavoro e Revisore legale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Gentilissimi,</p>



<p class="wp-block-paragraph">con la presente siamo ad informarVi del crescente numero di truffe online che avvengono spesso attraverso SMS oppure e-mail false (phisgning o smishing) e hanno lo scopo di rubare dati personali e finanziari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oggi Vi segnaliamo quelle che appaiono provenienti dall’INPS.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi messaggi invitano a cliccare sui link non ufficiali per verificare, confermare o integrare i propri dati al fine di continuare a percepire prestazioni INPS, ottenere presunti rimborsi o altre motivazioni simili.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Vi raccomandiamo di non aprire i link</strong>, in quanto potrebbero essere carpite le proprie informazioni personali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inserendo i Vostri dati sui siti, ai quali i link delle mail riportano, i truffatori possono:&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">•       <strong>richiedere prestiti a vostro nome;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>•       aprire conti correnti fraudolenti;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dirottare i pagamenti delle vostre prestazioni;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; attivare, a vostra insaputa, credenziali SPID a vostro nome;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione fingendo di essere voi</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni SMS o e-mail che apparentemente sembra inviata dall’INPS ma che riporta a link diversi <strong>non si deve considerare reale.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Vi ricordiamo che:</p>



<p class="wp-block-paragraph">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l’INPS non invia mai e-mail o SMS con link per confermare dati o ricevere rimborsi, ma invita gli utenti ad accedere sempre e solo al sito istituzionale: <strong>www.inps.it;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; le uniche e-mail inviate dall’<strong>INPS che contengono link sono quelle per le indagini sulla soddisfazione degli utenti;</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li> l’INPS non richiede <strong>mai tramite e-mail dati bancari o documenti</strong>;</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>l’unico sito ufficiale dell’INPS è </strong><a href="http://www.inps.it"><strong>www.inps.it</strong></a><strong>, </strong>pertanto è necessario controllare sempre che l’indirizzo del <strong>sito che si sta visitando termini con “.inps.it”, </strong>possono infatti essere creati domini ingannevoli come ad esempio: insp, ipns, inpis e simili;</p>



<p class="wp-block-paragraph">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nel dubbio è meglio consultare sempre il vademecum anti-truffe sul sito dell’INPS, dove sono riportati esempi di messaggi falsi e consigli su come difendersi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Qualora si<strong> riceva un messaggio sospetto è bene non cliccare</strong> e segnalarlo all’INPS.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per individuare le modalità di contatto con l&#8217;Istituto, si prega di visitare il portale istituzionale dell&#8217;INPS (www.inps.it).</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>&nbsp; Lo Studio, attraverso la propria rete di professionisti, è in grado di assistere le aziende per prevenire raggiri e truffe. &nbsp;</td></tr></tbody></table></figure>
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